Regolamento per la gestione degli Archivi parrocchiali

Data del documento: 28-02-2015
Soggetto produttore: TREVISO
Autore: Mons. Adriano Cevolotto – Vicario Generale
Tipologia: Statuti e Regolamenti
Argomento principale : beni culturali
Sintesi

1. Il parroco, in quanto legale rappresentante della parrocchia ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, è responsabile dei documenti della parrocchia, sia storici sia di uso corrente, e quindi si adoperi affinché siano collocati in un ambiente idoneo: possibilmente una stanza a sé, unicamente destinata ad archivio, pulita, non umida e chiusa a chiave (vedi can. 535 § 5 del Codice di Diritto canonico e art. 1-4 dell’Intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza. Episcopale Italiana circa la conservatone e la consultatone degli archivi storici e biblioteche degli enti e istitutori ecclesiastiche). Provveda, poi, a separare l’archivio storico (pratiche e registri chiusi oltre i 70 anni) da quello corrente (pratiche e registri in uso o da poco concluse). Se i documenti versano in stato di disordine e/o in cattive condizioni di conservazione prenda contatto con l’incaricato diocesano per gli Archivi dipendenti dall’Ordinario al fine di concordare le operazioni di riordino.

 

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