Nella ricorrenza del trentennale della Costituzione Sacrosanctum Concilium ritengo opportuno richiamare e ribadire gli interventi che già i miei predecessori – cfr. RIVISTA ECCLESIASTICA, anno LVIII n. 1 – avevano attuato su una materia che ancora oggi appare in più casi disattesa. Mi riferisco all’intervento di fotografi e cineoperatori nel contesto delle celebrazioni liturgiche. Tale intervento potrebbe configurarsi come l’esercizio di uno di quei servizi particolari a cui i Principi e norme per l’uso del Messale (n. 62) prevedono che possano essere chiamati i fedeli laici; è fuori di dubbio, infatti, che il servizio fotografico può diventare un mezzo attraverso il quale i fedeli possono richiamare alla memoria e in qualche modo rivivere i momenti di fede e gli impegni scaturiti e assunti nella celebrazione del sacramento. Ma questo intervento va attuato nel rispetto della sacralità della celebrazione. Già nel 1967 l’istruzione Eucharisticum mysterium, al n. 23, affermava: «Bisogna evitare con ogni cura che le celebrazioni liturgiche, e particolarmente la Messa, siano turbate dalla ripresa di fotografie. Quando poi vi sia un motivo ragionevole, si faccia tutto con discrezione e secondo le norme stabilite dall’ordinario».
Pertanto, in continuità con le indicazioni date dai miei predecessori, dispongo quanto segue.
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Norme per i fotografi e cineoperatori
Data del documento: 04-12-1993
Soggetto produttore: AMALFI – CAVA DE’
Autore: S.E. Mons. Beniamino Depalma
Tipologia: Varie
Argomento principale : liturgia e sacramenti
Sintesi