Premessa
Gli atti di straordinaria amministrazione, posti in essere dalle Parrocchie, sono definiti dal Codice di Diritto Canonico integrato dalle delibere CEI e dal provvedimento dell’Ordinario Diocesano datato 7 gennaio 2008, prot.5.3/2008, emesso a norma del can. 1281, par. 2 (cfr. decreto allegato).
In forza dell’art. 7, c. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense e dell’art. 18 della L. 222/85, i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l’efficacia degli atti nell’ordinamento civile. Pertanto, la mancanza dell’autorizzazione può comportare l’invalidità dell’atto, oltre che per l’ordinamento canonico, anche per quello civile, con le conseguenze del caso.
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