Criteri da osservarsi nell’amministrazione delle persone giuridiche della Diocesi per evitare conflitti di interesse

Data del documento: 28-11-2011
Soggetto produttore: SALERNO – CAMPAGNA – ACERNO
Autore: Ufficio Economato
Tipologia: Varie
Argomento principale : beni temporali
Sintesi

Per diritto nativo la Chiesa cattolica può servirsi liberamente dei beni temporali, intesi come mezzi destinati al perseguimento dei suoi fini (can. 1254).
Da tale indefettibile principio trae fondamento la capacità patrimoniale di cui legittimamente godono le persone giuridiche canoniche, cui è attribuito il diritto “di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali” nel rispetto delle norme dell’ordinamento (can. 1255), e sotto la tutela dell’Ordinario.
A questi, infatti, “spetta di vigilare con cura sull’amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette” (can. 1276, § 1) ed “ordinare l’intero complesso dell’amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare” (can. 1276, § 2).