Il Consiglio per gli affari economici diocesano è l’organismo che coadiuva il Vescovo nell’amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare riguardo ai profili tecnici, soprattutto giuridici ed economici.
Nell’esercizio dei suoi compiti il Consiglio deve tener conto: a) che il fine proprio dei beni della Chiesa consiste principalmente nell’ «ordinare il culto divino; provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri; esercitare opere di apostolato e di carità, specialmente a servizio dei poveri» (can. 1254 § 2); b) che la legale rappresentanza della diocesi in tutti i negozi giuridici spetta al Vescovo (can. 393), che potrà ricorrere alla costituzione di un procuratore.